Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare
Art. 2 (Approvazione) — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 13 marzo 2006
