[1]in vigore

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Accordo o vi aderisce dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art30 · fonte su Normattiva