Art. 1 — Traduzione non ufficiale
[1]ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE
[2]Gli Stati Parti al presente Accordo, Considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare istituisce il Tribunale internazionale del diritto del mare, Considerando che il Tribunale deve godere sul territorio di ciascuno Stato Parte, della capacita' giuridica e dei privilegi ed immunita' di cui necessita' per esercitare le sue funzioni, Ricordando che lo Statuto del Tribunale stabilisce nel suo articolo 10 che i membri del Tribunale, godono nell'esercizio delle loro funzioni, di privilegi e di immunita' diplomatiche, Considerando che le persone che partecipano alla procedura, nonche' i funzionari del Tribunale devono poter beneficiare dei privilegi e delle immunita' loro necessarie per esercitare in completa indipendenza le loro funzioni presso il Tribunale, Hanno convenuto quanto segue
[3]Articolo primo Uso dei termini
[4]Ai fini del presente Accordo:
- a)per "Convenzione" s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;
- b)per "Statuto" s'intende lo Statuto del Tribunale internazionale del mare, riprodotto all'annesso VI della Convenzione;
- c)per "Stati Parti" s'intendono gli Stati Parti al presente Accordo;
- d)per "Tribunale" s'intende il Tribunale internazionale del diritto del mare;
- e)per "membri del Tribunale" s'intendono i membri eletti del Tribunale o qualsiasi persona scelta in conformita' all'articolo 17 dello Statuto ai fini di un determinato caso;
- f)per "Cancelliere" s'intende il Cancelliere del Tribunale o qualsiasi funzionario del Tribunale che svolge funzioni di cancelliere;
- g)per "funzionari del Tribunale" s'intendono il Cancelliere e gli altri membri del personale dell'Ufficio di Cancelleria;
- h)per "Convenzione di Vienna" s'intende la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
Testo vigente dal 13 marzo 2006
