[1], esperti e persone che compiono missioni
[2]1. I testimoni, gli esperti e le persone che compiono missioni per ordine del Tribunale, godono, durante la durata della loro missione, ivi compreso in occasione di viaggi effettuati nell'ambito di missioni, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni previste ai capoversi da a) ad O dell'articolo 15. 2. I testimoni, gli esperti e le persone che compiono missioni beneficiano di agevolazioni di rimpatrio in periodi di crisi internazionale.
Testo vigente dal 13 marzo 2006
