esperti non facenti parte del personale di cui all'Articolo 15, nell'esercizio delle loro funzioni in ambito OCCAR, o nello svolgimento di missioni a nome dell'OCCAR godono dei seguenti privilegi e immunita', nella misura in cui siano necessari per l'esercizio delle loro funzioni, compresi gli spostamenti effettuati nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso di tali missioni: (a) immunita' di giurisdizione per gli atti, comprese le loro parole e i loro scritti, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunita', tuttavia, non si applica nel caso di infrazioni al codice della strada commesse da un esperto, o nel caso di danni causati da un veicolo a motore di sua proprieta' o da lui guidato, gli esperti continueranno a godere di tale immunita' dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro con l'OCCAR; (b) inviolabilita' per tutti i documenti e le carte ufficiali. (c) le stesse agevolazioni, in materia di disciplina valutaria e sul cambio e in materia di bagaglio personale, che sono concesse ai funzionari dei governi stranieri temporaneamente in missione ufficiale.

Testo vigente dal 28 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;348~allegato-i-art16 · fonte su Normattiva