[1]La presente convenzione entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica tra le due Parti. Essa avra', tuttavia, effetto, per quanto riguarda i diritti portuali e tasse marittime, in particolare le tasse di ancoraggio, a partire dal 1 dicembre 1968. Essa e' firmata per una durata indeterminata e potra' essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti con preavviso di un anno.

[2]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto la presente convenzione.

[3]FATTO a Roma il 9 maggio 1973 in due originali, nelle lingue francese e italiana entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana MEDICI Per la Repubblica dello Zaire NGOUZA

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art18 · fonte su Normattiva