[1]La presente convenzione entrera' in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica tra le due Parti. Essa avra', tuttavia, effetto, per quanto riguarda i diritti portuali e tasse marittime, in particolare le tasse di ancoraggio, a partire dal 1 dicembre 1968. Essa e' firmata per una durata indeterminata e potra' essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti con preavviso di un anno.
[2]IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto la presente convenzione.
[3]FATTO a Roma il 9 maggio 1973 in due originali, nelle lingue francese e italiana entrambi i testi facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana MEDICI Per la Repubblica dello Zaire NGOUZA
Testo vigente dal 19 novembre 1977
