[1]ED ENTRATA IN VIGORE La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scmbiati a Buenos Aires. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Ciascuna delle Parti potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sei mesi dalla data in cui e' stata notificata all'altra Parte. Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione cesseranno di avere effetto le norme relative alla assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale della Convenzione per l'esecuzione delle lettere rogatorie e dei giudicati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Argentina firmata a Roma il 1 agosto 1887. Fatto a Roma il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare nelle lingue italiana e spagnola entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Argentina

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art26 · fonte su Normattiva