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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 luglio 1934, numero 1340, riguardante le pensioni del personale militare della Regia aeronautica, con le seguenti modificazioni:

[8]All'articolo 7 e' aggiunto il seguente penultimo comma:

[9]«La pensione risultante dal calcolo precedente non puo' superare i quattro quinti della media triennale degli stipendi. La pensione dell'ufficiale che abbia raggiunto 40 anni di servizio e' pari ai quattro quinti della media anzidetta».

[10]All'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma:

[11]«La pensione risultante dal calcolo precedente non puo' superare i quattro quinti della media triennale degli stipendi o delle paghe».

[12]All'articolo 12 e' aggiunto il seguente comma:

[13]«La indennita' di congedamento, di cui sopra e' detto, e' uguale a tanti mesi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti.

[14]Per i mesi in piu' degli anni compiuti si computano altrettanti dodicesimi di un mese dell'ultimo stipendio o paga».

[15]All'articolo 14 e' aggiunto il seguente comma:

[16]«In nessun caso la pensione privilegiata potra' superare l'ultimo stipendio di attivita' di servizio, aumentato dell'ultima indennita' di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo».

[17]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[18]Data a Roma, addi' 16 maggio 1935 - Anno XIII

[19]VITTORIO EMANUELE

[20]Mussolini - Di Revel.

[21]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 12 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1935-05-16;834~art1 · fonte del testo