finanziari La cooperazione sara' segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica del Kirghizistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrera' su: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica del Kirghizistan in un sistema di transazioni universalmente accettato; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica del Kirghizistan, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla costituzione di "joint ventures" nel settore assicurativo della Repubblica del Kirghizistan, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. Tale cooperazione contribuira' in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica del Kirghizistan e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art58 · fonte su Normattiva