finanziari La cooperazione sara' segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica del Kazakistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrera' su: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica del Kazakistan in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettato; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica del Kazakistan, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla creazione di "joint-ventures" nel settore assicurativo della Repubblica del Kazakistan, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. Tale cooperazione contribuira' in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica del Kazakistan e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;63~art58 · fonte su Normattiva