1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda: - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalita' di riscossione; - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

  • a)ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;
  • b)ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;
  • c)ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica del Kirghizistan al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica del Kirghizistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;84~art8 · fonte su Normattiva