[1]Diritti e altri oneri sulle importazioni e sulle esportazioni

[2]Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII, paragrafo 1, del GATT 1994 e alle relative note interpretative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo [diversi dai dazi doganali, dagli oneri equivalenti a un'imposizione interna o da altri oneri interni applicati in conformita' all'articolo 85 del presente capo e dai dazi antidumping e compensativi istituiti a norma della legislazione interna di una parte e conformemente al capo 2 (Misure di difesa commerciale) del presente titolo], imposti all'importazione o all'esportazione o in relazione ad esse, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna ne' una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art87 · fonte su Normattiva