[1]Diritti e altri oneri sulle importazioni e sulle esportazioni
[2]Ciascuna delle parti garantisce, conformemente all'articolo VIII, paragrafo 1, del GATT 1994 e alle relative note interpretative, che tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi tipo [diversi dai dazi doganali, dagli oneri equivalenti a un'imposizione interna o da altri oneri interni applicati in conformita' all'articolo 85 del presente capo e dai dazi antidumping e compensativi istituiti a norma della legislazione interna di una parte e conformemente al capo 2 (Misure di difesa commerciale) del presente titolo], imposti all'importazione o all'esportazione o in relazione ad esse, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna ne' una tassazione a fini fiscali delle importazioni o delle esportazioni.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
