[1]Tutela delle informazioni

[2]1. principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.

[3]2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi.

[4]3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sara' regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art12 · fonte su Normattiva