[1]Tutela delle informazioni
[2]1. principi di base ed i livelli minimi relativi alla tutela delle informazioni o del materiale riservati saranno stabiliti da un accordo in materia di sicurezza tra le Parti.
[3]2. Le Parti adotteranno tutte le misure adeguate, conformemente ai loro obblighi internazionali ed alle rispettive leggi e regolamenti nazionali, al fine e di garantire la tutela delle informazioni o del materiale riservati ricevuti da EUROGENDFOR o ad essa trasmessi.
[4]3. Lo scambio di informazioni o materiale riservati con Stati terzi od organizzazioni internazionali sara' regolato da specifici accordi di sicurezza, che saranno negoziati, firmati ed approvati dalle Parti.
Testo vigente dal 11 giugno 2010
