[1]Aspetti medici e legali in caso di decesso

[2]1. In caso di decesso di personale militare o civile, se le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente chiedono l'esecuzione di un'autopsia nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, un rappresentante dello Stato d'origine e' autorizzato a presenziare all'autopsia.

[3]2. Le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente sono tenute ad autorizzare il trasferimento delle spoglie mortali nello Stato d'origine secondo le norme in materia di trasporto delle salme in vigore nel territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art15 · fonte su Normattiva