[1]Esperti tecnici o scientifici

[2]Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una delle Parti, che non appartenga ne' al personale militare ne' a quello civile, ma che stia svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito di EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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