[1]Consiglio finanziario

[2]1. E' istituito un Consiglio finanziario, formato da un esperto finanziario nominato da ciascuna delle Parti.

[3]2. Il Consiglio finanziario svolgera' le seguenti funzioni:

  • a)fornire pareri al CIMIN sulle questioni finanziarie e di bilancio;
  • b)attuare le procedure finanziarie, contrattuali e di bilancio e proporre, se necessario, modifiche alla formula di ripartizione dei costi da sottoporre all'approvazione del CIMIN;
  • c)esaminare il progetto di bilancio e la pianificazione delle spese di medio periodo proposti dal Comandante EGF, da sottoporre all'approvazione del CIMIN;
  • d)esaminare il rapporto annuale relativo al bilancio finale delle spese annuali, predisposto dal Comandante EGF, e fornire pareri al CIMIN in vista della sua adozione;
  • e)in caso di emergenza, approvare le spese straordinarie che non dovranno superare il 10% del capitolo interessato, per conto del CIMIN. Il Consiglio finanziario riferira' alla successiva riunione del CIMIN;
  • f)comporre il contenzioso finanziario. Se il Consiglio finanziario non e' in grado di risolvere il contenzioso, questo dovra' essere risolto dal CIMIN;
  • g)chiedere al CIMIN di procedere alla revisione delle spese comuni di EUROGENDFOR. Sara' il CIMIN a stabilire le modalita' della revisione.

[4]3. Le procedure operative del Consiglio finanziario ed i termini per la presentazione, l' esame e l' adozione del progetto di bilancio finale di EUROGENDFOR saranno definiti nelle regole finanziarie, che dovranno essere approvate dal CIMIN.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art33 · fonte su Normattiva