[1]Condizioni di ingaggio e di schieramento

[2]1. Le condizioni di ingaggio e di schieramento di EUROGENDFOR, stabilite di volta in volta dal CIMIN in base alle circostanze, dovranno essere regolate da uno specifico mandato per ciascuna operazione e saranno assoggettate ai necessari accordi tra le Parti e l'organizzazione richiedente.

[3]2. Al fine di preparare le missioni assegnate ad EUROGENDFOR, le Parti potranno, sotto la direzione del CIMIN, posizionare e schierare le loro forze ed il loro personale sul territorio delle altre Parti.

[4]3. Il posizionamento e lo schieramento sul territorio di uno Stato terzo saranno regolati da un accordo tra gli Stati d'origine e lo Stato terzo, in cui si definiscono le condizioni del posizionamento e dello schieramento, conformemente ai principi fondamentali del presente Trattato.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art6 · fonte su Normattiva