1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data di registrazione. 2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nell'arco di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~convenzione-187-art9 · fonte su Normattiva