Art. 9 (Protocollo 29)
1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo puo' denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa sia aperta alla denuncia, conformemente al suo articolo 30, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. 2. La denuncia della Convenzione, conformemente ai suoi articoli 30 o 32, comporta ipso iure la denuncia del presente Protocollo. 3. Ogni denuncia effettuata conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avra' effetto un anno dopo la data di registrazione.
Testo vigente dal 29 aprile 2026
