1. Un Membro puo' ratificare il presente Protocollo in concomitanza con la ratifica della Convenzione o ad ogni momento successivo alla ratifica della Convenzione, comunicando la ratifica formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ai fini della registrazione. 2. Il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, questo Protocollo entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato sara' vincolato dalla Convenzione cosi' come completata dagli articoli l a 7 del presente Protocollo.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~protocollo-155-art8 · fonte su Normattiva