Art. 8 (Protocollo 29)
1. Un Membro puo' ratificare il presente Protocollo al momento della ratifica della Convenzione o in ogni altro momento successivo alla ratifica della Convenzione, con comunicazione della ratifica formale al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. 2. Il Protocollo entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, il presente Protocollo entrera' in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato e' vincolato dalla Convenzione cosi' come completata dagli articoli 1 a 7 del presente Protocollo.
Testo vigente dal 29 aprile 2026
