L'Istituto libico di assicurazione sociale, alla data in cui iniziera' il funzionamento, si assumera' le obbligazioni degli Istituti italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.) contratte nei confronti degli assicurati abitanti a tale data in Libia. Il trasferimento delle obbligazioni avverra' in base alle norme e alle modalita' di cui all'allegato Q. Gli Istituti italiani di assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.), alla data suindicata, trasferiranno all'Istituto libico le riserve nell'ammontare complessivo di lire libiche 175.000 (lire libiche centosettantacinquemila). I predetti tre Istituti italiani, allo scopo anche di agevolare l'Istituto libico nella costituzione di proprie riserve, cederanno tutti i loro beni mobili ed immobili, situati in Libia, eccedenti il valore delle riserve, per il prezzo di lire libiche 325.000 (lire libiche trecentoventicinquemila).

Testo vigente dal 24 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~accordo-art12 · fonte del testo