Il Governo Italiano, in relazione a quanto disposto dalla Risoluzione, trasferisce allo Stato Libico i beni situati in Libia indicati nell'allegato A e appartenenti agli Enti specificati nell'allegato stesso. Il Governo Libico, per i trasferimenti previsti nel presente articolo, s'impegna a rispettare i diritti dei terzi con esclusione delle eventuali obbligazioni verso Enti pubblici italiani.

Testo vigente dal 24 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~accordo-art6 · fonte del testo