Il Governo Italiano, in relazione a quanto disposto dalla Risoluzione, trasferisce allo Stato Libico i beni situati in Libia indicati nell'allegato A e appartenenti agli Enti specificati nell'allegato stesso. Il Governo Libico, per i trasferimenti previsti nel presente articolo, s'impegna a rispettare i diritti dei terzi con esclusione delle eventuali obbligazioni verso Enti pubblici italiani.
Testo vigente dal 24 settembre 1957
