Tenendo conto del posto che gia' occupa nell'ordinamento degli studi in Italia l'insegnamento della lingua tedesca, il Governo federale austriaco si adoperera' per promuovere e favorire nelle scuole e negli Istituti di istruzione secondaria (Mittelschule) di ogni tipo o grado lo studio della lingua italiana come materia obbligatoria o relativamente obbligatoria o libera. A questo riguardo si terra' particolarmente conto delle necessita' delle popolazioni dei territori austriaci confinanti con la Repubblica italiana. Il Governo federale austriaco si impegna inoltre a fare inserire la richiesta di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana nel regolamento d'esami per il titolo di insegnante nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria (Mittelschule) di ogni tipo e grado, nonche' a prendere gli opportuni provvedimenti affinche' presso le Universita' austriache sia assicurato il perfezionamento degli aspiranti docenti di lingua italiana. In generale il Governo austriaco prendera' ogni opportuna misura per assicurare allo studio della lingua italiana in Austria ogni possibile sviluppo.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art8 · fonte del testo