I due Governi si daranno scambievoli comunicazioni sui premi e sulle borse di studio e di viaggio gia' esistenti nei due Stati o che saranno creati da enti pubblici o privati, e che abbiano come scopo la conoscenza della lingua, delle arti, delle scienze e di ogni altra forma di vita culturale nell'altro Stato. I due Governi concorderanno i mezzi appropriati per render piu' efficaci tali provvidenze e concederanno, su base di reciprocita', agli aventi diritto le piu' ampie facilitazioni. Sara' inoltre provveduto, sempre sulla base della reciprocita', allo scambio di posti di lavoro e di studio negli Istituti scientifici specializzati dei due Stati.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art9 · fonte del testo