I due Governi favoriranno, tenendo presente le condizioni e le possibilita' pratiche dei due Paesi, lo scambio di studenti delle scuole superiori sia durante l'anno accademico, sia durante le vacanze, e quello di studenti degli istituti medi nel periodo delle ferie. In generale, e specie nei periodi feriali, saranno facilitati gli scambi di visite collettive di insegnanti e studenti in quanto appaiano atte a contribuire all'approfondimento della reciproca conoscenza della cultura dei due Paesi. Tutti gli scambi di cui al comma precedente saranno preventivamente concordati per ogni anno accademico e per ogni periodo di ferie, stabilendosene i programmi e le modalita', dalla Commissione mista di cui all'art. 16 che si varra' a tal fine della cooperazione dei rispettivi Istituti di cultura. I due Governi, inoltre, si accorderanno di anno in anno nei modi piu' adatti a favorire il concorso di uditori austriaci alle Universita' per stranieri e ai corsi estivi per stranieri esistenti in Italia, cosi' come di uditori italiani ai corsi estivi per stranieri che si organizzassero in Austria.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art7 · fonte del testo