Art. 14 — Professioni indipendenti
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che le remunerazioni corrisposte per tali attivita' o servizi non siano sostenute da una stabile organizzazione situata nell'altro Stato contraente o di una societa' ivi residente. In tal caso, detti redditi sono imponibili in questo altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, tecnico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 15 dicembre 1980
