Art. 20 — Professori o ricercatori
Una persona fisica che e', o era immediatamente prima di visitare uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che, su invito di detto primo Stato contraente o di un'universita', collegio, scuola, museo o altra istituzione culturale di detto primo Stato contraente o nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali, soggiorna in questo Stato per un periodo che non ecceda i due anni al solo scopo di insegnare, tenere conferenze o effettuare ricerche presso tali istituzioni, e' esente in questo Stato da imposta per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale attivita'.
Testo vigente dal 15 dicembre 1980
