[1]E RICERCATORI

[2]Una persona fisica la quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che, su invito del governo del primo Stato Contraente. o di un'Universita', collegio, scuola, museo od altro analogo istituto culturale di detto primo Stato, oppure in virtu'. di un programma ufficiale di scambio culturale, soggiorna temporaneamente in quello Stato Contraente per un periodo non superiore a due anni consecutivi allo scopo di insegnare, tenere conferenze o di effettuare ricerche presso tali istituti, e' esente da imposta nel detto Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Testo vigente dal 13 novembre 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-10-23;160~convenzione-art20 · fonte su Normattiva