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Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, modificato dalle leggi 7 febbraio 1968, n. 26, e 18 marzo 1968, n. 403, prorogate dalla legge 12 dicembre 1970, n. 979, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1982.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1973 al 22 dicembre 2008
