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[1]VITTORIO MANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1936-37, nonche' altri indifferibili provvedimenti, e 25 ottobre 1936-XIV, n. 1861, concernente gli aumenti di L. 5.000.000 della somma fissata dall'art. 3, ultimo comma, della legge 20 aprile 1936-XIV, n. 756, per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', e di L. 8.000.000 dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1936-37, capitolo n. 133, relativo a servizi di pronto soccorso in caso di sinistri; ed e' convalidato il decreto Reale 15 ottobre 1936-XIV, n. 1871, col quale e' stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il predetto esercizio finanziario 1936-37.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1937 - Anno XV

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-01-04;85~art1 · fonte del testo