Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: "il perito," sono inserite le seguenti: "la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,".

Testo vigente dal 13 luglio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-06-30;85~art26 · fonte su Normattiva