[1]Uso delle informazioni e riservatezza

[2]1. Le informazioni e la documentazione scambiate tra le due Parti, ai sensi del presente Accordo, sono considerate di natura riservata e godono della stessa protezione accordata alle informazioni e alla documentazione della stessa natura, da parte delle leggi nazionali della Parte che le riceve. 2. Le informazioni e la documentazione ricevute ai sensi del presente Accordo, sono utilizzate per fini diversi da quelli in esso previsti unicamente previo il consenso scritto della Parte adita. Tuttavia il presente articolo non preclude l'uso e la divulgazione di informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo alle competenti autorita' di controllo del proprio Paese nella misura in cui cio' sia prescritto dalle rispettive disposizioni legislative nazionali. In tali casi, la Parte richiedente preavvisa la Parte adita di tale divulgazione. 3. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 4. Le Parti adottano le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo dall'accesso, la modifica o la diffusione non autorizzati. 5. Dopo aver utilizzato le informazioni fornite dalla Parte adita, la Parte richiedente deve, quanto prima, comunicare alla Parte adita l'uso di tali informazioni ai fini della gestione da parte della Parte adita.

Testo vigente dal 14 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;85~accordo-art10 · fonte su Normattiva