[1]Cooperazione tecnica
[2]1. Le Parti conducono, previo accordo, attivita' di cooperazione tecnica comprendenti ma non limitate a:
- a)lo scambio di visite di funzionari doganali, quando si rivelino di reciproca utilita' nel migliorare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
- b)la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari doganali;
- c)lo scambio d'informazioni e di esperienze relative all'uso di apparecchiature d'individuazione;
- d)lo scambio di visite di esperti in questioni doganali;
- e)lo scambio d'informazioni professionali, scientifiche e tecniche relative alla normativa e ai regimi doganali. 2. La definizione di tutti i dettagli riguardanti le visite, incluso lo scopo, i nominativi dei partecipanti e la durata di ogni visita, e' soggetta all'approvazione di entrambe le Parti.
Testo vigente dal 14 giugno 2017
