[1]Assistenza su richiesta
[2]1. Le Parti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:
- a)le merci importate nel territorio doganale di una Parte siano state legalmente esportate dal territorio doganale dell'altra Parte;
- b)le merci esportate dal territorio doganale di una Parte siano state legalmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte e l'eventuale regime doganale a cui sarebbero state vincolate;
- c)le merci alle quali si conferisce un trattamento agevolato all'atto dell'esportazione dal territorio doganale di una Parte siano state regolarmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte;
- d)le merci che sono transitate attraverso il territorio doganale di una Parte e che sono destinate al territorio doganale dell'altra Parte siano regolarmente transitate. 2. Ciascuna Parte fornisce, altresi', all'altra Parte, su richiesta, informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci.
Testo vigente dal 14 giugno 2017
