[1]Assistenza su richiesta

[2]1. Le Parti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

  • a)le merci importate nel territorio doganale di una Parte siano state legalmente esportate dal territorio doganale dell'altra Parte;
  • b)le merci esportate dal territorio doganale di una Parte siano state legalmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte e l'eventuale regime doganale a cui sarebbero state vincolate;
  • c)le merci alle quali si conferisce un trattamento agevolato all'atto dell'esportazione dal territorio doganale di una Parte siano state regolarmente importate nel territorio doganale dell'altra Parte;
  • d)le merci che sono transitate attraverso il territorio doganale di una Parte e che sono destinate al territorio doganale dell'altra Parte siano regolarmente transitate. 2. Ciascuna Parte fornisce, altresi', all'altra Parte, su richiesta, informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci.

Testo vigente dal 14 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;85~accordo-art4 · fonte su Normattiva