Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963
Art. 4 (Protocollo)
1. Ogni Governo d'uno Stato membro delle Nazioni Unite o delle loro istituzioni specializzate puo' divenire parte del presente Protocollo, in conformita' della sua procedura costituzionale e nelle condizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7:
- a)firmandolo; o
- b)ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o
- c)aderendovi. 2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiarera' se, in conformita' della sua procedura costituzionale, la sua firma deve o no essere sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
Testo vigente dal 8 gennaio 1973
