(1) Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, non rappresentati alla dodicesima sessione della Conferenza diplomatica di diritto del mare, potranno aderire al presente Protocollo. (2) L'adesione al presente Protocollo comporta l'adesione alla Convenzione. (3) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo belga.

Testo vigente dal 21 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;243~art12 · fonte su Normattiva