1. Ciascuno dei Governi firmatari puo' divenire Parte Contraente al presente Protocollo:

  • a)per mezzo di firma senza riserva di ratifica,
  • b)per mezzo di firma sotto riserva di ratifica, seguita da ratifica. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1.b) del presente Articolo, gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo belga e la ratifica avra' effetto alla data del deposito degli strumenti. Il Governo belga ne fara' pervenire notifica ai Governi firmatari. 3. Il presente Protocollo entrera' in vigore non appena i Governi firmatari lo avranno approvato a titolo definitivo sia per mezzo di firma senza riserva di ratifica, sia per mezzo di firma seguita da ratifica. 4. Il presente Protocollo avra' effetto fino all'entrata in vigore della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Bruxelles il 13 dicembre 1960 in lingua francese, inglese, olandese e tedesca, in un solo esemplare, che rimarra' depositato presso gli Archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne fara' pervenire copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi. (Seguono le firme)

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~protocollo-transitorio-art7 · fonte su Normattiva