Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1982 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte in 2 capoversi.
tolto: Il decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
tolto: All'articolo 1, le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1982"; Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - Il servizio antincendi, assicurato in via transitoria dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1980, n. 930, in attesa che l'onere del servizio stesso venga assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 della medesima legge, continua ad essere svolto con le stesse modalita' fino al 31 dicembre 1982".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-03-22;86~artunico · fonte del testo