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[1]Il decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
[2]All'articolo 1, le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1982"; Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - Il servizio antincendi, assicurato in via transitoria dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga anche dopo l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1980, n. 930, in attesa che l'onere del servizio stesso venga assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 della medesima legge, continua ad essere svolto con le stesse modalita' fino al 31 dicembre 1982".
Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 22 dicembre 2008
