[1]Spese

[2]1. Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e sul modo in cui saranno sostenute le spese. 2. Salvo diverso accordo, i costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e alloggio dei delegati sono sostenute dalla Parte inviante.

Testo vigente dal 29 gennaio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-01-12;5~accordo-art10 · fonte su Normattiva