[1]Applicazione dell'Accordo

[2]1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Autorita' competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi e tecnici. 2. Le Autorita' competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo.

Testo vigente dal 16 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art11 · fonte su Normattiva