[1]Risoluzione delle controversie
[2]1. In caso di controversia circa l'interpretazione dell'Accordo o l'esecuzione dei suoi termini, le Autorita' competenti delle Parti compiono ogni ragionevole sforzo per giungere ad una composizione amichevole attraverso il GLC e, in caso di mancato raggiungimento di tale composizione, tramite i canali diplomatici. 2. Durante la composizione della controversia entrambe le Parti continuano ad adempiere a tutti i propri impegni ai sensi del presente Accordo.
Testo vigente dal 16 giugno 2017
