[1]Risoluzione delle controversie

[2]1. In caso di controversia circa l'interpretazione dell'Accordo o l'esecuzione dei suoi termini, le Autorita' competenti delle Parti compiono ogni ragionevole sforzo per giungere ad una composizione amichevole attraverso il GLC e, in caso di mancato raggiungimento di tale composizione, tramite i canali diplomatici. 2. Durante la composizione della controversia entrambe le Parti continuano ad adempiere a tutti i propri impegni ai sensi del presente Accordo.

Testo vigente dal 16 giugno 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-05-19;86~accordo-art14 · fonte su Normattiva