[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

[3]CONVENZIONE N. 152

[4]CONVENZIONE relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali

[5]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata dal Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail e riunitasi a Ginevra il 6 giugno 1979, nella sua sessantacinquesima sessione; Preso atto delle disposizioni delle convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti e in particolare di quelle della convenzione sull'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua, 1929, della convenzione sulla protezione dei macchinari, 1963, e della convenzione sull'ambiente di lavoro (inquinamento atmosferico, rumore e vibrazioni), 1977; Ritenuto di adottare varie proposte riguardanti il riesame della convenzione (n. 32) sulla protezione dei portuali contro gli infortuni (riesaminata), 1932, questione riportata nel punto quarto dell'ordine del giorno della sessione; Deciso che tali proposte si concretino nella forma di una convenzione internazionale, adotta il venticinque giugno millenovecentosettantanove la convenzione che segue con il nome di Convenzione per la sicurezza e l'igiene nelle operazioni portuali, 1979.

[6]ARTICOLO 1.

[7]L'espressione "operazioni portuali" si riferisce, ai fini della presente convenzione, congiuntamente o separatamente, alle operazioni di carico e scarico di qualsiasi nave e a tutte le operazioni connesse; la definizione di queste operazioni dovra' essere stabilita dalla legislazione o pratica nazionali. Le organizzazioni dei datori di lavoro e lavoratori interessate dovranno essere consultate al momento dell'elaborazione o riesame di detta definizione o comunque esserne coinvolte.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art1 · fonte su Normattiva