1. Qualora le operazioni portuali vengano effettuate in un luogo a traffico irregolare o limitato a navi di basso tonnellaggio, o movimentazioni portuali relative a pescherecci ovvero a determinate categorie di pescherecci, ogni membro puo' accordare deroghe per tutte o determinate disposizioni della presente convenzione a condizione che:

  • a)i lavori vengano eseguiti in condizioni di sicurezza;
  • b)la competente autorita' si sia assicurata, dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, che la deroga puo' essere accordata ragionevolmente, tenuto conto di tutte le circostanze. 2. Alcune esigenze particolari della parte III della presente convenzione possono essere modificate se, dopo consultazioni con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, la competente autorita' si sia accertata che dette modifiche garantiscano vantaggi equivalenti e che, nel suo insieme, la tutela cosi' assicurata non e' inferiore a quella risultante dall'applicazione integrale delle disposizioni della presente convenzione. 3. Le deroghe totali o parziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le modifiche importanti di cui al paragrafo 2 ed i motivi che le hanno motivate dovranno essere specificati nelle relazioni sull'applicazione della convenzione presentate ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art2 · fonte su Normattiva