Quando una nave viene caricata o scaricata da bordo a bordo con un'altra nave o da bordo in banchina, adeguati mezzi di accesso alla nave atti a garantire la sicurezza e correttamente installati ed assicurati dovranno essere predisposti e tenuti a disposizione.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art15 · fonte su Normattiva