Art. 73 — Mezzi di accesso dalle navi alle banchine
Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.
Testo vigente dal 21 aprile 1952, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva