1. L'accesso alla stiva o al ponte merci dovra' essere assicurato:

  • a)da una scala fissa o, quando cio' si riveli irrealizzabile, da una scala a pioli fissa, da una galloccia o da dei gradini scavati di adeguate dimensioni, di sufficiente resistenza e di costruzione appropriata;
  • b)da qualsiasi altro mezzo accettabile per la competente autorita'. 2. Nella misura del ragionevole e realizzabile, i mezzi di accesso specificati nel presente articolo dovranno essere separati dalla zona dei boccaporti. 3. I lavoratori non dovranno utilizzare ne' essere obbligati ad utilizzare mezzi di accesso alla stiva o al ponte merci diversi da quelli specificati nel presente articolo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art17 · fonte su Normattiva