1. Nessun pannello di stiva ne' baglio dovra' essere utilizzato, a meno che non sia di solida costruzione, abbia una resistenza adeguata all'uso a cui e' destinato e sia mantenuto in buono stato. 2. I pannelli di stiva manovrati a mezzo di una attrezzatura di sollevamento dovranno essere forniti di appropriati attacchi e facilmente accessibili per il fissaggio delle brache o di qualsiasi altro accessorio. 3. I pannelli di stiva e i bagli non intercambiabili dovranno essere segnalati in modo chiaro per indicare i boccaporti ai quali appartengono e la loro posizione rispetto a questi. 4. Solamente una persona autorizzata (possibilmente un membro dell'equipaggio) potra' aprire o chiudere i pannelli di stiva azionati da forza motrice; questi non, dovranno essere aperti o chiusi fin tanto che la manovra presenti pericolo per qualsiasi persona. 5. Le disposizioni di cui al paragrafo 4 dovranno essere applicate, mutatis mutandis, agli impianti di bordo azionati da forza motrice quali: porta disposta nello scafo, rampa, ponte-garage retrattile, o altro analogo dispositivo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art18 · fonte su Normattiva