1. Si prenderanno adeguate misure per proteggere qualsiasi apertura che possa comportare rischi di caduta dei lavoratori o dei veicoli su un ponte od interponte dove i lavoratori sono tenuti a svolgere le loro mansioni. 2. Tutti i boccaporti sprovvisti di battenti di adeguata altezza e resistenza dovranno essere chiusi o, se non vengono utilizzati. bisognera' rimettere a posto i parapetti salvo che si tratti di interruzioni di lavoro di breve durata; una persona responsabile sara' incaricata di controllare che tali misure vengano eseguite.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art19 · fonte su Normattiva